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D.M. 13/03/2003

b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. I valori limite per il carbonio organico totale (TOC) si applicano ai rifiuti collocati in discarica insieme a materiali a base di gesso

c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'art. 6, lettera c), punto iii) della direttiva 1999/31/CE senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato l. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 3.2 e 3.3 della direttiva 1999/31/CE possono essere ridotte dall'autorità competente. Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi Elemento o composto L/S =101/kg mg/l As 0,2 Ba 10 Cd 0,02 Cr totale 1 Cu 5 Hg 0,005 Mo 1 Ni 1 Pb 1 Sb 0,07 Se 0,05 Zn 5 Cloruri 1500 Fluoruri 15 Cianuri 0,5 Solventi organici aromatici* 0,4 Solventi organici azotati* 0,2 Solventi organici clorurati* 2 Pesticidi totali non fosforati* 0,05 Pesticidi totali fosforati* 0,1 Solfati 2000 DOC 80 TDS** 6000 * Si veda quanto indicato al comma 6. ** È possibile servirsi dei valori per il TDS (totale di solidi disciolti) in alternativa ai valori per solfato e per il cloruro.

6. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 4 e quelli indicati con l'asterisco nella tabella 5 possono essere disposte dall'autorità competente qualora la provenienza del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

Art. 4. Discariche per rifiuti pericolosi

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano tutti i seguenti requisiti

a) sottoposti a test di cessione di cui allegato 2 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6

b) PCB come definiti dal Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione non superiore a 50 mg/kg

c) diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni non superiori 0,01 mg/kg

d) la percentuale di sostanza secca sul tal quale non deve essere inferiore al 25%

e) il TOC non deve essere superiore al 6% con riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili. Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti pericolosi Componenti L/S =101/kg mg/l 2,5 30 Cd 0,2 Crtotale 7 Cu 10 Hg 0,05 Mo 3 Ni 4 Pb 5 Sb 0,5 Se 0,7 Zn 5 Cloruri 2500 Fluoruri 50 Solventi organici aromatici* 4 Solventi organici azotati* 2 Solventi organici clorurati* 20 Pesticidi totali non fosforati* 0,5 Pesticidi totali fosforati* 1 Cianuri 5 Solfato 5000 DOC 100 TDS** 10000 * Vedi nota al comma 2. ** È possibile servirsi dei valori per il TDS (totale di solidi disciolti) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.

2. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 1, lettere b) e c) e quelli indicati con l'asterisco nella tabella 6 possono essere disposte dall'autorità competente qualora la provenienza del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

Art. 5. Criteri di ammissibilità per il deposito sotterraneo

1. Sono idonei allo stoccaggio sotterraneo i rifiuti inerti, i rifiuti non pericolosi e pericolosi ad esclusione di quelli indicati al comma 2.

2. Non possono essere collocati in un deposito sotterraneo i rifiuti che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico dopo il deposito. Fra questi sono compresi

a) i rifiuti elencati all'art. 6 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

b) l'acqua o con la roccia ospitante nelle condizioni previste per lo stoccaggio e subire quindi un cambiamento di volume, la generazione i rifiuti e i loro contenitori se suscettibili di reagire a contatto con di sostanze o gas autoinfiammabili o tossici o esplosivi o qualunque altra reazione che possa rappresentare un rischio per la sicurezza operativa e/o per l'integrità della barriera

c) i rifiuti biodegradabili

d) i rifiuti dall'odore pungente

e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica o esplosiva, e in particolare i rifiuti che provocano concentrazioni di gas tossici per le pressioni parziali dei componenti o che in condizioni di saturazione in un contenitore formano concentrazioni superiori del 10% alla concentrazione che corrisponde al limite inferiore di esplosività

f) i rifiuti con un'insufficiente stabilità tenuto conto delle condizioni geomeccaniche

g) i rifiuti autoinfiammabili o soggetti a combustione spontanea nelle condizioni previste per lo stoccaggio, i prodotti gassosi, i rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscele non identificate.

3. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco devono essere definiti e classificati in gruppi di compatibilità; i differenti gruppi di compatibilità devono essere fisicamente separati nella fase di stoccaggio.

1. Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici elencati agli

articoli 2, 3 e 4 del presente Decreto qualora

a) sia effettuata una valutazione di rischio che dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente

b) l'autorità competente per territorio conceda un'autorizzazione con decisione presa caso per caso per la singola discarica

c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino di più del triplo quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica.

2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo naturale l'autorità competente può stabilire limiti più elevati coerenti con tali concentrazioni. Roma, 13 marzo 2003 Il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio Matteoli Il Ministro della attività produttive Marzano Il Ministro della salute Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2003 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 162 Allegato 1 Ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto

1.1 - Principi. I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica

a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata

b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice CER 17 06 05; per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purchè sottoposti a processi di trattamento di cui alla tabella 1.1 e con valori conformi alla tabella

1.2, verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento. I rifiuti sottoposti a trattamento termico con modificazione della struttura cristallina per i quali venga verificato presso l'impianto di trattamento, con periodicità stabilita dall'autorità competente, che non contengono più amianto in quantità misurabile con le tecnologie analitiche correnti, non sono soggetti ai criteri di cui alla tabella 1.2 Non è considerato trattamento di cui a detta tabella 1.1, il confezionamento in contenitori rigidi o flessibili, di cui al Decreto del Ministro della sanità del 6 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994; capitolo 5, commi 6 e 7, e successive integrazioni ai sensi dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2 della Legge 27 marzo 1992, n. 257. Processi di trattamento per rifiuti contenenti amianto finalizzati al contenimento del potenziale inquinante. Stabilizzazione - solidificazione in matrici stabili e non reattive Incapsulamento Trattamento con modificazione della struttura cristallina Tabella 1.2: Criteri di ammissibilità a discariche per rifiuti non pericolosi per rifiuti contenenti amianto trattati. Parametri Valori Contenuto di amianto (% in peso) = o < 30 Densità apparente (g/cm3) > 2 Densità relativa (%) > 50 Indice di rilascio < 0.6 Oltre ai criteri e requisiti generali previsti per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per il conferimento di rifiuti di amianto o contenenti amianto nelle discariche individuate alle precedenti lettere a) e b) devono essere rispettati modalità e criteri di deposito, dotazione di attrezzature e personale, misure di protezione del personale dalla contaminazione da fibre di amianto indicate al successivo punto 1.2. Il presente allegato dovrà essere aggiornato sulla base dei disciplinari tecnici che verranno predisposti dalla Commissione per la valutazione dei rischi ambientali e sanitari connessi all'impiego dell'amianto istituita con l'art. 4 della Legge n. 257/1992.

1.2 Modalità e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto. Il deposito dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto. Per evitare la dispersione di fibre, la zona di deposito deve essere coperta con materiale appropriato, quotidianamente e prima di ogni operazione di compattaggio e, se i rifiuti non sono imballati, deve essere regolarmente irrigata. I materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella discarica o nell'area non devono essere svolte attività, quali le perforazioni, che possono provocare una dispersione di fibre. Deve essere predisposta e conservata una mappa indicante la collocazione dei rifiuti contenenti amianto all'interno della discarica o dell'area. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte a impedire il contatto tra rifiuti e persone. Nella normale conduzione delle discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto il personale adotta i criteri di protezione di cui al Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni e norme tecniche derivate. Campionamento e analisi dei rifiuti

2.1 - Metodo di campionamento ed analisi del rifiuto urbano biodegradabile. Il campionamento della massa di rifiuti da sottoporre alla successiva analisi deve essere effettuato tenendo conto della composizione merceologica, secondo il metodo di campionamento ed analisi IRSA, CNR, NORMA CII-UNI 9246. Secondo quanto previsto dalla Direttiva 1999/31/CE, art. 2, lettera m), dovranno essere considerati fra i rifiuti urbani biodegradabili gli alimenti, i rifiuti dei giardini, la carta ed il cartone, i pannolini e gli assorbenti.

2.2 - Analisi degli eluati e dei rifiuti. Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimicofisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802 "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati". Con successivo proprio Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero per le attività produttive vengono definite: 1) le modalità di campionamento finalizzate ad ottenere un campione rappresentativo per specifiche tipologie di rifiuto; 2) il metodo ufficiale per la determinazione della frazione organica biodegradabile del rifiuto. Per le determinazioni analitiche devono essere adottati metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale. Le prove di cessione per i parametri previsti dalle tabelle 1, 6 e 7 devono essere effettuate secondo la metodica per i rifiuti granulari di cui all'Appendice B della norma UNI 10802. Le analisi degli eluati per i parametri previsti dalla norma UNI 10802, devono essere effettuate secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard dell'Appendice B alla norma per rifiuti granulari.

 

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